Art. 1.

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

      «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme dovute ai beneficiari sono compensate con quelle già percepite».